Statuto Sociale Alipsi

Costituzione e Scopi

Art. 1

È costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi APS o ETS. L’associazione potrà usare l’acronimo Alipsi APS o ETS. La denominazione ETS sarà automaticamente integrata a seguito dell’istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione dell’Associazione nello stesso Registro.

Art. 2

L’associazione ha sede legale in Torino, Corso Peschiera 191. L’Assemblea dei Soci potrà individuare, su indicazione del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie, amministrative e/o operative, presso altri locali o presso apposite strutture, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero.

Art. 3

L’Associazione ha durata a tempo indeterminato e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4

L’associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei confronti degli associati e dei terzi. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. L’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, persegue esclusivamente finalità di promuovere la formazione dello psicoanalista come formazione permanente. Il suo riferimento dottrinale è l’opera di Jacques Lacan e il suo fondamento freudiano. Da quest’opera e dal suo fondamento si evince che la formazione dello psicoanalista avviene attraverso tre direttrici fondamentali: la direttrice dell’essere che implica l’analisi personale; la direttrice dell’esperienza del “controllo” che implica la verifica della propria pratica clinica orientata analiticamente; la direttrice del sapere che senza rispondere a criteri curriculari di tipo universitario impegna l’analista in formazione in una attività  di ricerca teorica continua nella forma della partecipazione a seminari, conferenze, corsi, e soprattutto nella partecipazione alle attività  di gruppi di lavoro. Dal punto di vista dell’intensione Alipsi assume, dunque, come suo compito fondamentale quello di sostenere “il reale in gioco nella formazione dello psicoanalista” (J. Lacan, “Proposta del 9 ottobre 1967”). Dal punto di vista dell’estensione la sua finalità  è quella di diffondere e sviluppare l’insegnamento di Lacan nella psicoanalisi contemporanea, nella cultura e nel sociale. Per il raggiungimento delle predette finalità l’associazione eserciterà in via esemplificativa le seguenti attività di interesse generale: formazione, aggiornamento, ricerca e divulgazione della psicoanalisi nel rispetto di quanto previsto all’ Art. 5 del D.lgs 117/2017 attraverso l’organizzazione di seminari, conferenze, corsi, corsi accreditati, pubblicazioni, siti web e creazione di gruppi di lavoro avvalendosi dell’attività volontaria dei soci che non verranno in alcun modo retribuiti. Inoltre, l’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussione necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all’oggetto sociale. Alipsi intende stabilire legami nazionali e internazionali con istituzioni, associazioni o gruppi lacaniani disposti a confrontare il proprio lavoro di ricerca. Intende altresì stabilire rapporti di scambio culturale con tutte le correnti della psicoanalisi contemporanea.

Patrimonio ed Entrate

Art. 5

Il Patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito da:
a) Attrezzature varie e materiale didattico, normalmente utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale;
b) Eventuali contributi versati volontariamente, da soci o da soggetti terzi, pubblici o privati, in occasione di iniziative ed attività promosse dall’associazione;
c) Dalle donazioni, lasciti e successioni aventi per oggetto beni di qualsiasi natura e tipo;
d) Da ogni altro bene mobile o immobile acquisito a qualsiasi titolo dall’Associazione.

Art. 6

Le Entrate sociali dell’Associazione sono costituite da: a) Quota sociale di iscrizione – il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all’atto della prima adesione all’Associazione e per i successivi anni. A tale proposito viene lasciato ampio potere all’Organo Direttivo circa la determinazione di tale importo. La partecipazione all’Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o, ancora, di scioglimento dell’Associazione.
b) Eredità, donazioni e legati;
c) Erogazioni liberali degli associati o di terzi;
d) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento e da raccolta fondi;
e) Entrate da eventuali Attività di carattere commerciale svolte con carattere non prevalente ma sussidiario rispetto alle attività istituzionali;
f) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 7

È facoltà dei soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa.

Art. 8

Eventuali versamenti di cui agli articoli precedenti, devono comunque ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Art. 9

È fatto salvo quanto segue: L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’eventuale avanzo generato dalla gestione economico finanziaria dell’Associazione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e non dovrà mai, in alcun modo, diretto o indiretto, essere diviso tra i soci. Qualora in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, residuasse un avanzo attivo esso dovrà, insieme con il patrimonio residuo dell’ente, essere destinato a fini di utilità sociale e quindi devoluto ad associazioni o enti i cui scopi siano simili o similari a quelli dell’ente estinto. Compatibilmente con l’obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Statuto, gli eventuali avanzi di gestione dell’Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di 4 ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

Soci

Art. 10

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto sociale, l’eventuale regolamento e le deliberazioni prese dagli organi sociali e danno il loro contributo personale ed economico all’Associazione, anche con eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie. I soci devono possedere requisiti morali e scientifici compatibili con l’oggetto e lo scopo dell’Associazione I soci dell’Associazione si distinguono in: a) Membro Analista; b) Membro; c) Associato; d) Socio Onorario. Il “Regolamento della vita associativa” definisce i requisiti necessari per l’ammissione alle diverse categorie di socio. L’Assemblea ha la facoltà  di nominare Socio Onorario personalità della cultura e del mondo accademico che si sono distinte per il loro contributo alla psicoanalisi.

Art. 11

L’adesione all’Associazione ed il relativo status di socio, comporta per l’associato, maggiore di età, il diritto di voto nelle assemblee tanto Ordinarie quanto Straordinarie, per tutti gli argomenti che nelle stesse Assemblee possono essere posti all’ordine del giorno, nonché il diritto di eleggibilità.

Art. 12

Ciascun socio di Alipsi può tenere insegnamenti sulle tematiche che riguardano le finalità dell’Associazione. L’insegnamento deve essere segnalato al Consiglio Direttivo. Il socio che insegna lo fa assumendo integralmente il rischio e la responsabilità che comporta il suo dire.

Art. 13

Chi intenda aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che verranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa. Il Consiglio Direttivo vista la domanda, delibererà in merito all’ammissione, che diventerà operativa e verrà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione.

Art. 14

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione motivata all’interessato.

Art. 15

Gli associati hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria di soci a cui appartengono e li esercitano nel medesimo modo senza alcuna discriminazione. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alla vita di questa, nonché a qualsiasi iniziativa o manifestazione promossa dall’Associazione nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di intervenire e di esercitare al loro interno il diritto di voto e di essere eletti, con esclusione dei soci minori di età i quali hanno diritto di partecipazione ed intervento ma non di voto.

Art. 16

La qualifica di socio si perde per: dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; radiazione per motivo grave, decisa dal Consiglio Direttivo, dopo udienza dell’interessato; mancato pagamento, per un anno, della quota in corso; morte.

Organi dell’associazione

Art. 17

I principi generali a cui si uniforma la vita associativa sono: l’uguaglianza dei diritti di tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche e alla trasparenza e verificabilità delle decisioni assunte dagli organi sociali. Di norma le decisioni degli organi sociali sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo le maggioranze speciali richieste dal presente Statuto nei casi espressamente previsti. Sono organi dell’Associazione:
a) l’ASSEMBLEA DEI SOCI;
b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
c) il PRESIDENTE;
d) il SEGRETARIO
e) il TESORIERE;
f) il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
g) il COMITATO SCIENTIFICO.

A. L’assemblea dei soci:

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione. L’assemblea è composta dai Soci iscritti nel Libro Soci dell’Associazione, al momento della convocazione dell’assemblea. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e degli argomenti all’ordine del giorno. Sarà cura e dovere del Presidente avvisare i soci tramite lettera, email, o altro mezzo idoneo almeno quindici giorni prima sia per le sessioni ordinarie sia per quelle straordinarie. I soci possono farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun socio, comunque, non può rappresentare più di due associati. Non possono partecipare all’assemblea coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di impedimento dello stesso dal Vice-Presidente. L’assemblea elegge un segretario verbalizzante il quale redige l’apposito documento sottoscrivendolo col Presidente al quale è demandata la pubblicità e registrazione ove previsto per Legge. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza). L’assemblea ordinaria: si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e:
– approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 117/2017;
– discute ed approva i programmi di attività;
– elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
– nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’APS;
– nomina e revoca l’organo di controllo, ai sensi dell’
Art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
– delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’APS stessa;
– determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;
– delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ed accessorie rispetto all’attività istituzionale.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi al momento della votazione. L’Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, o ancora, se istituito, su richiesta del Collegio dei Revisori, per discutere e deliberare su:
a) lo scioglimento dell’Associazione;
b) gravi situazioni di deficit economico e finanziario emerse nel corso dello svolgimento dell’esercizio sociale.
c) gravi situazioni attinenti l’organizzazione e la vita sociale dell’Ente;
d) devoluzione a terzi di tutto o di parte del patrimonio sociale;
e) modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Essa è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei 3/4 dei voti espressi al momento della votazione.

B. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 3 a 5 membri scelti tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario; la carica di Segretario può coesistere in capo ad una delle altre ad esclusione del Presidente.
Ogni membro può restare in carica per non più di tre anni, è rieleggibile, ma non potrà ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è competente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea e salvo quanto è riservato all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
Sono funzioni del Consiglio Direttivo:
a) la direzione e la gestione dell’Associazione;
b) la delibera sulle domande di ammissione e sull’ammissione di Soci Onorari;
c) la delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
d) la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario;
e) l’amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
f) stabilire le quote associative e le quote specifiche;
g) emanare Regolamenti Interni;
h) ratificare o meno i provvedimenti che pur essendo di propria competenza, sono adottati dal Presidente o dal Tesoriere in casi di eccezionale necessità e urgenza.
Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto d’interessi con l’Associazione. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei consiglieri in conflitto d’interesse sono invalide. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

C. Il Presidente

Il Presidente deve necessariamente essere scelto tra i Soci di questa Associazione. Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Le funzioni del Presidente vengono assolte dal Vice-Presidente nel caso in cui il primo sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni per cause di forza maggiore.

D. Il Segretario

Al Segretario, che può avere anche funzioni di Vice-Presidente, spetta la gestione dei libri sociali della Associazione. Egli assiste il Presidente nella seduta assembleare o consigliare, avendo cura di copiare, successivamente, tutti i verbali, rispettivamente, delle Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e farli sottoscrivere.

E. Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta la gestione finanziaria dell’Associazione consistente tanto nella gestione del denaro contante, quanto dei conti correnti bancari e postali della stessa.
In particolare egli cura l’incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento, tiene i registri delle entrate e delle uscite, può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni, annualmente contribuisce alla redazione del bilancio dell’Associazione, e della relazione esplicativa.
Al Tesoriere, assieme al Presidente, è affidata la firma di traenza sui conti correnti bancari e postali ed è direttamente responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.

F. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori non è istituito all’atto della costituzione della presente Associazione. La nomina del primo Collegio avverrà, su proposta di almeno un terzo dei Soci della Associazione, oppure su proposta della unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall’Assemblea ordinaria e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell’Associazione. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per tale carica valgono inoltre tutte le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal Codice Civile.
Per la durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. Al momento dell’insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente.
I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

G. Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette Membri Analisti ed è rieleggibile. È nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico resta in carica per tre anni. Funzioni del Comitato Scientifico sono:
– garantire la qualità della formazione dello psicoanalista;
– stabilire l’orientamento scientifico e culturale dell’Associazione;
– redigere il “Regolamento della vita associativa”, ivi compresi i criteri di ammissione e di passaggio alle diverse categorie di socio.

Libri dell’Associazione

Art. 18

Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l’Associazione è tenuta a possedere: il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Soci, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Verbali dei Revisori dei Conti, quando istituito.

Rendiconto Economico e Finanziario

Art. 19

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto 11 economico e finanziario dell’anno precedente e dell’eventuale bilancio preventivo per l’anno in corso, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno.
È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Nello stesso termine il Rendiconto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando istituito, per l’acquisizione del relativo parere.
L’Organo Amministrativo redigerà, qualora si renda necessario per vincoli dimensionali, il bilancio di esercizio annuale al posto del solo rendiconto e la relazione di missione dove, integrando i dati economici e patrimoniali, descriverà le scelte gestionali assunte rispetto alle attività svolte effettuando le valutazioni ed evidenziando gli indicatori che permettano di illustrare l’utilità sociale e gli obbiettivi raggiunti dall’associazione.
In caso di svolgimenti di attività diverse da quelle di interesse generale, in riferimento all’Art.6 del CTS, si dovrà menzionare nel bilancio il carattere secondario e strumentale di tale attività.
Il bilancio d’esercizio è sottoposto all’assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di cui esso si riferisce e depositato presso il RUNTS a cura dell’Organo di amministrazione. L’Associazione, nel caso di superamento dei limiti previsti dall’
Art.14 del D.Lgs. 117/2017, deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
– redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo le linee guida emanate dai decreti.

Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell’Associazione verrà deliberato con le modalità e le 12 maggioranze previste dal presente Statuto Sociale.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Disposizioni Finali

Art. 21

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra gli associati e/o tra questi e l’Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione delle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, anche nei confronti degli organi dell’associazione, ivi comprese quelle relative alla validità  delle delibere assembleari, sarà  devoluta ad un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti posta nel luogo in cui l’Associazione ha la sede legale, che deciderà  secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti posta nel luogo in cui l’Associazione ha la sede legale.

Consiglio Direttivo